Operazioni rilevanti ai fini Iva (il cosiddetto “spesometro”)

Cosa dice il decreto

L’articolo 21 del D.L. 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del D.L. 16/2012) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”). La norma ha stabilito che i soggetti Iva devono comunicare i dati di tutte le fatture relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati. Per le operazioni non documentate da fattura la comunicazione è prevista per le operazioni superiori a 3.600 euro. Successivamente il decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, ha soppresso questa comunicazione a partire dalle operazioni effettuate nel 2017. Pertanto l’obbligo dello spesometro sussiste fino alle operazioni effettuate nell’anno 2016. Per quest’ultimo anno il provvedimento del direttore del 6 aprile 2017 ha stabilito che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione le amministrazioni pubbliche e quelle autonome e, recependo le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, ha limitato l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA. Infatti, i predetti contribuenti non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i soggetti di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 (tour operator) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA. Il decreto legge n. 193/2016, a partire dal periodo d’imposta 2016, ha anche abrogato la comunicazione delle operazioni effettuate con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, cosiddetti Black list. A seguito di questa modifica normativa, nello spesometro per il periodo d’imposta 2016 il contribuente ha la facoltà di indicare le operazioni intercorse con paesi Black list nel prospetto BL (black-list) o, alternativamente, nei quadri FN ed SE. In presenza di una comunicazione cumulativa, riferibile a vari periodi dell’anno, è tuttavia necessario compilare il prospetto BL, avendo cura di indicare nel campo “mese o trimestre di riferimento” il valore convenzionale T4, per evitare eventuali segnalazioni di anomalia da parte della procedura di controllo.

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